PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di artigianato, apportando alle disposizioni stesse le modifiche necessarie per il loro coordinamento.

Art. 2.

      1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 è emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema.
      2. Il Governo, nei trenta giorni successivi all'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 1, trasmette, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, lo schema di decreto legislativo alle medesime Commissioni per il parere definitivo, che deve essere reso entro venti giorni. Decorsi i termini indicati dal presente comma, il decreto legislativo è emanato anche in assenza dei citati pareri.

Art. 3.

      1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 è emanato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, il cui parere è espresso entro due mesi dalla data di trasmissione del relativo schema.

 

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Art. 4.

      1. Ai fini della predisposizione del testo unico il Governo può avvalersi dell'opera di enti, di istituti universitari, e di esperti particolarmente qualificati nel settore, da scegliere anche tra professori universitari ordinari o associati, mediante affidamento di incarichi di studio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.